Novità in vista per la giustizia civile

In questi giorni si sta molto parlando di riforma della giustizia civile e della necessità imposta dal Recovery Plan di diminuire del 40% il tempo medio del processo civile.

Per giungere a questo importante traguardo, la riforma punta sul potenziamento della già sperimentata mediazione che, oltre ad essere estesa a nuove materie, sarà incentivata dal punto di vista fiscale.

Nuova rilevanza verrà data alla figura del Giudice di Pace il quale vedrà ampliate le sue competenze, anche perché in discussione vi è una più complessiva riforma della magistratura onoraria.

Inoltre, sono previste modifiche anche al rito davanti al giudice unico di modo da giungere alla prima udienza di comparizione con la causa già istruita; l’atto di citazione dovrà, quindi, contenere tutti gli elementi probatori e nuove decadenze saranno previste anche per la parte convenuta in giudizio.

Ampio spazio verrà dato al rito sommario proprio per raggiungere l’obiettivo della contrazione dei tempi di giudizio; in quest’ottica anche la fase decisoria verrà accelerata con l’introduzione di un modello uniforme sia per le cause davanti al giudice monocratico, sia per quelle di competenza del collegio, con la soppressione della c.d. udienza di precisazione delle conclusioni. Ugualmente, pare verrà confermata definitivamente la possibilità  di svolgere l’udienza con collegamenti video o che il Giudice disponga la trattazione della causa in forma scritta.

In questo ampio progetto di semplificazione sono previste anche sanzioni per le parti che propongono cause o resistono in giudizio con malafede o colpa grave. Il Giudice, in questi casi, potrà disporre, anche d’ufficio, a favore della controparte, il pagamento di una somma equitativamente determinata, non superiore al doppio delle spese liquidate e, a favore della cassa ammende, di una somma in misura non superiore a cinque volte il contributo unificato o, in caso di esenzione di quest’ultimo, non superiore nel massimo a cinque volte il contributo dovuto per le cause di valore indeterminabile.  

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