Nuova circolare in materia di contributi a fondo perduto

L’Agenzia delle Entrate, in data 21 luglio 2020, ha pubblicato un’ulteriore circolare esplicativa relativamente al contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL Rilancio n. 34/2020.

La circolare 22/E/2020 del 21 luglio si è occupata nello specifico di chiarire alcuni aspetti critici, anche a seguito di alcune comunicazioni pervenute dalla Commissione Europea.

In particolare, con riferimento al requisito soggettivo, l’Agenzia delle Entrate (punto 2.8 della Circolare) ha chiarito che “gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese“. Ovviamente, tali imprese sempre che considerate in difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 18, del Regolamento UE 651/2014.

La circolare si occupa, infine, anche di ulteriori aspetti di notevole interesse pratico. In particolare, si può citare la possibilità di godere del contributo per: agenti di commercio, studi tra professionisti e società artigiane con soci professionisti.

Inoltre, nella circolare l’Ufficio ha ricordato che con la risoluzione “n. 37/E del 26 giugno 2020 sono stati istituiti i codici tributo per consentire il versamento spontaneo del contributo non spettante tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE).

Qualora, invece, si rinunci al contributo prima dell’accredito (in caso di errori da parte del contribuente) non saranno applicate le sanzioni.

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