No alla compensazione tra debito derivante dal ruolo ed i crediti di imposta

L’art. 145 del DL 34/2020 – c.d. Decreto Rilancio – ha previsto la sospensione per il 2020 della procedura di compensazione volantaria tra i debiti tributari e i crediti di imposta chiesti a rimborso dai contribuenti.

Difatti, l’art. 28-ter del DPR 602/1973 prevede che, prima di erogare il rimborso, l’Agenzia delle Entrate debba verificare se il contribuente abbia debiti iscritti a ruolo. Qualora, il beneficiario del rimborso sia iscritto a ruolo, l’Agente delle Riscossione deve proporre a questi “un proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta”.

Con la norma contenuta nel c.d. Decreto Rilancio, il Governo ha sospeso tale complessa procedura per il solo 2020, consentendo – quindi – all’Agenzia delle Entrate di provvedere automaticamente ed autonomamente all’esecuzione dei rimborsi e dei crediti di imposta chiesti a rimborso.

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