Il D.L. 34/2020 ha introdotto, all’art. 120, un ulteriore credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 dalle imprese, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.
In particolare, il Governo ha concesso il citato credito di imposta ai soggetti che operano nelle attività turistiche e correlate, inviduati nell’allegato 1 al predetto articolo 120. Tra questi soggetti possiamo citare gli alberghi, gli affittacamere, i rifugi, gli agriturismi, ma anche le gelaterie, musei, biblioteche, parchi divertimenti, stabilimenti balneari e termali.
I contribuenti sopra indicati avranno, quindi, diritto ad un credito di imposta in relazione alle seguenti spese sostenute:
- interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni,
- acquisto di arredi di sicurezza,
- investimenti in attivita’ innovative,
- sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attivita’ lavorativa
- acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese ed è tilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione